Art. 4.
(Modifica allo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige/Südtirol).

      1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al     

 

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Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale
 

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o dei componenti il Consiglio provinciale interessato. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».